In ambito economico e commerciale, il diritto alla concorrenza è tutelato e regolamentato dalle leggi in vigore. Per tanto, fin quando rispetta le regole, essa può rappresentare un’impulso per l’attività di un’azienda e lo sviluppo di un determinato settore; di contro, quando si configura un comportamento classificabile come concorrenza sleale, invece, il competitor commette un reato che può essere perseguito.
In cosa consistono gli “atti di concorrenza sleale” e il “divieto di concorrenza”
Gli atti di concorrenza sleale sono elencati nell’articolo 2598 del Codice Civile. Nello specifico, il dispositivo stabilisce che il reato si configura per chiunque “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente“.
Inoltre, lo stesso Codice prevede che anche la diffusione di notizie false o diffamatorie costituisca concorrenza sleale, così come l’appropriazione dei pregi che appartengono ad un prodotto o ad un’azienda concorrente.
Ancor prima del reato di concorrenza sleale interviene il divieto di concorrenza, disciplinato dall’articolo 2557 del Codice Civile. Il dispositivo, in sostanza, vieta al lavoratore che lascia un’azienda di iniziare – nei cinque anni successivi – una nuova attività “idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta“. Si tratta del cosiddetto ‘Patto di non concorrenza’, a sua volta disciplinato dall’articolo dall’articolo 2125 del Codice Civile; tale patto risulta nullo se non risulta da un atto scritto e se “non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo“. Il limite di cinque anni vale per i dirigenti, mentre per tutti gli altri casi dura tre anni.
Come tutelarsi dalla possibile concorrenza sleale
Anzitutto, va specificato che può sussistere concorrenza sleale solo nei casi in cui ci siano gli estremi per un regime di concorrenza tra due aziende; ciò si verifica quando due competitor operano nello stesso settore economico o commerciale oppure si rivolgono alla medesima clientela.
La concorrenza può configurarsi in diversi modi; uno dei casi più frequenti è quello in cui un ex dipendente lascia l’azienda in cui lavorava per mettersi in proprio con una nuova attività destinata ad operare nello stesso settore. Il nuovo competitor potrà quindi sfruttare a proprio vantaggio le conoscenze e le tecniche (il ‘know how‘) oltre ad informazioni e dati sensibili (relativi a bilanci, fornitori e strategie). Il risultato di questo tipo di azione consiste quasi sempre nel cosiddetto ‘storno’ della clientela, ovvero nell’assorbimento di una quota della stessa proveniente dal bacino di clienti del competitor preesistente. Anche in questo caso si configura il reato di concorrenza sleale e non di rado può essere un ex dipendente a commetterlo, anche infrangendo i termini imposti dal patto di non concorrenza.
Per tanto, è nell’interesse del datore di lavoro tutelarsi, specie se si verificano determinate condizioni che possono rappresentare un campanello d’allarme, come ad esempio la fuga di informazioni riservate, la perdita di una parte della propria clientela o la contrazione dei profitti. Per dimostrare l’esistenza di una condotta concorrenziale sleale, un’azienda (tramite il proprio titolare o un legale rappresentante) può dare mandato ad un’agenzia di investigazioni private – come ad esempio Inside Agency – di svolgere una serie di indagini di controllo. Lo scopo è quello di raccogliere prove di varia natura (documentali, fotografiche e video) in grado di dimostrare il sussistere del reato di concorrenza sleale; i dati prodotti durante l’investigazione vengono poi utilizzati per redigere una relazione finale che può essere anche adoperata in un eventuale procedimento giudiziario.
