Quando si stipula un contratto di lavoro, in esso non può mancare di certo una parte dedicata al numero di assenze che si possono fare e permessi che si possono prendere dal lavoro, retribuiti e non. Il numero di ore o giorni di permesso varia sempre a seconda non solo dalle norme previste, ma anche dal lavoro di per sé. Ma quanti tipi di permessi ci sono? E a quanto possono ammontare?
I permessi retribuiti
Secondo le norme, i permessi retribuiti sono dei periodi di tempo variabili, in cui i lavoratori possono assentarsi dal lavoro pur mantenendo la paga, senza perdere le ferie lavorative e il diritto di anzianità da maturare. Tali permessi variano a seconda delle leggi e degli ambienti, ma a determinarli è, in particolare, il CCNL.
Tra le varie tipologie di permessi si possono distinguere il ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro), in cui il lavoratore accumula delle ore o giorni di permesso da poter usufruire durante l’anno lavorativo, delle feste, tipo quelle delle religiose, anche se non sono condivise da tutti, i congedi per matrimoni, lutto o per neogenitori (le madri hanno diritto ai permessi per allattamento), per donazioni di sangue e midollo osseo o per assistere familiari disabili, come prevede la Legge 104 del 1992. Ci sono anche permessi di studio o elettorali.
Certo, a seconda dei casi, i giorni e lavori di permesso variano. Ad esempio, il congedo per lutto prevede tre giorni di permesso retribuiti, mentre chi assiste un parente disabile ha diritto a tre giorni retribuiti al mese.
Per quanto riguarda le assenze, il lavoratore non può abbondare il posto di lavoro senza l’autorizzazione del datore di lavoro o l’azienda, ed è tenuto ad avvertire lo stesso giorno in cui le assenze hanno inizio, entro un’ora dall’inizio di orario di lavoro, fatta eccezioni per casi di forza maggiore. Se il lavoratore non presenta una giustificazione valida, può essere soggetto a procedimenti disciplinari.
Malattie e infortuni
Secondo l’articolo 44 del CCNL, in caso di malattia o infortuni non sul lavoro, il lavoratore deve produrre un certificato medico che attesti la sua incapacità a lavorare, entro il secondo giorno lavorativo di assenza. Ciò è obbligatori anche per le assenze di un solo giorno.
L’azienda o il datore di lavoro, poi, ha diritto di fare degli accertamenti in tal senso, facendo presente il caso alle strutture sanitarie pubbliche. Queste ultimi, poi, possono mandare un medico per verificare lo stato del lavoratore, presentandosi a sorpresa tra le 10,00 e le 12,00 o tra le 17,00 e le 19,00 in un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi). Se il lavoratore non è presente o si verifica che non è infortunato, può incorrere nelle multe.
Se la malattia o l’infortunio è avvenuto a causa del lavoro, il dipendente può conservare il suo posto fino alla sua guarigione, ma ciò richiede anche accertamenti da parte dell’INAIL.